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28/09/2009  - Questione di costituzionalità del reato di ingresso e soggiorno illegale nello Stato (art. 10 bis D.L.vo n. 286/98)
La Procura della Repubblica di Torino, nell’udienza del 22/9/09, ha chiesto al giudice di pace di sollevare la questione di costituzionalità dell’art. 10 bis D.L.vo n. 286/98 (reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato).
Il V.P.O. dr.ssa Paola Bellone, p.m. in udienza, d’intesa con l’ufficio di Procura, ha ritenuto non manifestamente infondata la predetta questione illustrandone i motivi al Giudice di pace che si è riservato la decisione.

La questione è stata sollevata nell’ambito di procedimento riguardante un egiziano, da due anni in Italia, che lavora come giardiniere, regolarmente sposato in municipio, da nove mesi padre di una bimba, il quale - presentatosi nei competenti uffici di Polizia per ottenere il permesso di soggiorno (come consigliatogli da alcuni operatori sociali) - è stato denunziato in forza della nuova legge.

La non manifesta infondatezza è stata ritenuta sulla base di una serie di argomenti che evidenziano la possibile violazione di alcuni articoli della Costituzione, quali, in particolare, l’art. 3 (principio di uguaglianza), l’art. 2 (violazione di diritti fondamentali dell’essere umano) e l’art.25 (principio di legalità sotto il profilo della punibilità di condotte materiali ascrivibili alla volontà di un soggetto).

In particolare, quanto alla presunta violazione dell’art. 3 Cost., è stata rilevata la disparità di trattamento rispetto ad altra fattispecie incriminatrice, quella prevista dall’art. 14 co.5 ter D.l.vo n. 286/98, che sanziona il trattenimento dello straniero nel territorio italiano oltre i cinque giorni dall’ordine del Questore di lasciare il paese. Per quest’ultimo reato, infatti, è prevista la clausola di non punibilità del “giustificato motivo” (che in passato è stata ritenuta essenziale dalla Corte Costituzionale per salvare la costituzionalità della norma), la quale ricorre tutte le volte che sussiste una situazione di soggettiva od oggettiva impossibilità o grave difficoltà ad adempiere, come nel caso di uno straniero che debba assistere il figlio minore malato. In tal caso, infatti, lo straniero che si sia trattenuto sul territorio nazionale dovrebbe essere assolto dall’art. 14 co. 5 ter, mentre dovrebbe essere condannato per l’art. 10 bis non essendo in tal caso prevista alcuna clausola di non punibilità, né un termine per adempiere.

La possibile violazione dell’art. 3 Cost. è stata ritenuta anche sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto il nuovo reato, punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, appare finalizzato essenzialmente ad ottenere dal giudice di pace la sanzione sostitutiva dell’espulsione. Ma tale espulsione, eseguita coattivamente dalla forza pubblica, è già prevista sul piano amministrativo alle stesse condizioni previste per quella disposta dal giudice in base alla nuova normativa, senza che le difficoltà pratiche di esecuzione dell’espulsione risultino diminuite.

Altro profilo di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità concerne il fatto che la sanzione sostitutiva dell’espulsione appare irragionevole non solo perché (caso unico nell’ordinamento) sostituisce una mera pena pecuniaria, quindi una pena meno grave, ma anche perché su tale pena non è possibile concedere la sospensione condizionale prevista per tutte le altre ipotesi di sostituzione della pena detentiva con quella dell’espulsione.

L’art. 2 Cost. può poi apparire violato, oltre che sotto l’aspetto dell’inderogabilità del dovere di solidarietà economica e sociale, anche perché dalla configurazione come reato dello “status” di migrante clandestino derivano una serie di conseguenze sul piano del riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, garantiti anche da convenzioni internazionali, quali il diritto del minore straniero all’identificazione e alla cittadinanza al momento della nascita e il diritto all’istruzione superiore.

Vi è poi un profilo di possibile violazione dell’art. 25 Cost., perchè la nuova norma incriminatrice sanziona, nella sostanza, una mera condizione personale dello straniero clandestino e, cioè, il mancato possesso di un titolo abilitativo all’ingresso o alla permanenza nel territorio dello Stato, una condizione che la Corte Costituzionale, in precedente sentenza (N. 78 del 2007) ha già ritenuto “una condizione soggettiva….. che di per sé non è univocamente sintomatica…di una particolare pericolosità sociale”.

Resta ovviamente incondizionato il totale impegno della Procura, in collaborazione con le Forze dell’ordine, per la repressione e punizione di qualunque reato che risulti commesso da “clandestini” come da ogni altro cittadino, così da garantire nel miglior modo possibile la sicurezza della collettività.

Il Procuratore della Repubblica
Gian Carlo Caselli

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